Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2014, n. 403
URBANISTICA – PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO – CLASSIFICAZIONE STRADE URBANE – INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELL’ART. 4 DEL CODICE DELLA STRADA – RILEVANZA AI SOLI FINI VIABILISTICI- INDIFFERENZA ALLE PECULIARITA’ TOPOGRAFICHE E INSEDIATIVE ED ALTRE ESIGENZE DI NATURA URBANISTICA.
Ai fini dell’attribuzione della proprietà e delle relative competenze di gestione dei tratti urbani di strade statali, regionali e provinciali, assume rilievo esclusivo e assorbente la delimitazione del “centro abitato” effettuata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 285/1992. Il deliberato della Giunta Comunale assunto a tali ultimi fini non è suscettibile di successive deroghe, in ipotesi ricollegate ad assunte peculiarità topografiche e insediative del contesto territoriale. Tali ultimi profili sono infatti del tutto estranei alla portata, limitata alle mere competenze viabilistiche, della nozione di “centro urbano” di cui al Codice della Strada, non potendo essere determinata da finalità diverse, quale in ipotesi il conseguimento del minore aggravio possibile degli oneri di manutenzione delle strade, né rispondere ad esigenze di natura urbanistica (non coincide infatti con la ripartizione urbanistica di una città in centro storico, zone residenziali, periferia) o coincidere con la ripartizione amministrativa della città in municipi.