Con sentenza n. 466.15 il TAR Campania sez. Salerno si pronuncia in materia di accesso agli atti amministrativi e sul limite posto dalla legge n. 241.90, art. 24 comma 3, costituito dalla inammissibilità di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, il Collegio, nel solco di una giurisprudenza già tracciata, evidenzia che può ritenersi legittimamente sussistente il limite in oggetto, nel caso in cui, con la richiesta di accesso, voglia verificarsi la sussistenza del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Nel caso concreto, l’istante è titolare di permesso di costruire, poi fatto oggetto da parte dell’Amministrazione che lo ha rilasciato, dell’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela.
La richiesta di accesso, denegata dalla PA procedente e impugnata dinanzi al GA, ha ad oggetto gli atti relativi ad un permesso di costruire rilasciato ad un terzo, che, versando, a detta dell’istante, nella medesima situazione di fatto e di diritto, non è stato invece destinatario di analogo procedimento in autotutela.
Evidenzia il TAR che l’interesse, che il ricorrente assume di voler tutelare, si concretizza nella verifica di un’ipotetica disparità di trattamento in materia di rilascio di permessi di costruire e di relativi atti di autotutela e che l’eventuale illegittimità assentita a terzi non giustifica alcun ulteriore provvedimento illegittimo della PA.
Allorquando la richiesta di accesso sia motivata dall’interesse a dedurre il vizio di disparità di trattamento, non ricorre il presupposto della necessità per la difesa in giudizio di cui all’art. 24, settimo comma, della legge n. 241 e l’accesso si traduce, invece, in un’indagine esplorativa alla ricerca del vizio, preclusa dal divieto di controllo generalizzato.
L’interessato ha invece l’onere di dedurre in giudizio, a tutela della propria posizione giuridica, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, articolandolo sulla base dei dati già a sua disposizione, con facoltà di chiedere al Giudice un ordine di esibizione di atti, a seguito dei quali, poi, produrre eventuali motivi aggiunti.
In un’evenienza del genere, o anche nei casi in cui il richiedente vuole conoscere un numero indeterminato di pratiche amministrative riguardanti terzi, il fine dell’accesso è quello di compiere un’indagine per la ricerca di un vizio dell’attività amministrativa, con l’attivazione del limite del divieto dell’accesso esplorativo di cui al comma terzo dell’art. 24 l. n. 241.90 e non può invocarsi il requisito previsto dal settimo comma dell’art. 24, ovvero quello della necessità dei documenti dei quali si chiede copia, al fine della tutela in giudizio.
La pronuncia, pur ponendosi nel solco di precedenti consolidati, si presenta di particolare attualità e rilevanza in un momento storico caratterizzato, anche a livello di produzione normativa – si pensi al D. Lgs. n. 33/13 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – da un’esasperazione quasi ossessiva alla pubblicità degli atti amministrativi, con la conseguente creazione di una mole, quasi incontrollata, di dati oggetto di pubblicazione on line, che potrà determinare un rischio di “caos informativo”, foriero, più che di trasparenza, di “un moderno oscurantismo”.