di Anna Ditta
Giudizio per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica il 19 febbraio 2009 (doc. IV quater, n. 1).
Oggetto del ricorso
Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dall’allora senatore Francesco Storace su un sito internet nei confronti del Presidente della Repubblica– e per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale ricorrente per il delitto di cui all’art. 278 del codice penale (Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost.
Argomentazioni della Corte
La Corte richiama la sua consolidata giurisprudenza in merito all’insindacabilità disciplinata dall’articolo 68, primo comma, della Costit., e in particolare richiama il requisito del “nesso funzionale” imprescindibile affinché le affermazioni “extra moenia” dei parlamentari siano ritenute insindacabili e come tali non sottoposte alle ordinarie limitazioni che incontra il diritto di critica politica per ogni cittadino. Tale nesso non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico fra l’una e l’altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell’unitario alveo “funzionale” che li deve correlare.
La Corte fa riferimento anche all’orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in base al quale deve considerarsi estraneo alla garanzia della insindacabilità un comportamento che non sia connesso “all’esercizio di funzioni parlamentari stricto sensu”. Nel caso specifico, le espressioni utilizzate dal senatore nei confronti del Presidente della Repubblica, non risultano avere alcuna attinenza con atti funzionalmente tipici riferibili allo stesso parlamentare.
Conclusioni
Non spettava al Senato affermare che le dichiarazioni rese da un soggetto, senatore all’epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per il reato di “Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica”, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., e deve quindi essere annullata la relativa deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica stesso nella seduta del 19 febbraio 2009.
Giurisprudenza richiamata
– Sul nesso funzionale, riguardante le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia v. sent. n. 137 e n. 82 del 2011.