Corte Costituzionale, ordinanza del 18 luglio 2013, n. 207 – Il primo rinvio pregiudiziale in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

10.05.2015

di Anna Ditta

Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), promossi dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Lamezia Terme.

Norme impugnate e parametri di riferimento

L’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è impugnato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto la previsione della copertura di cattedre e posti di insegnamento vacanti al 31 dicembre mediante il conferimento di supplenze annuali comporta una successione di contratti a tempo determinato svincolata dall’indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi.

Secondo i rimettenti, tale disciplina potrebbe porsi in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n.1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), evocata come parametro interposto.

La clausola 5, punto 1, dell’accordo, allo scopo di prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che gli Stati membri sono tenuti – in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi – ad introdurre una o più misure attuative, tranne che non vi siano ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo di tali contratti, ovvero ad introdurre norme che indichino la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi o il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

Argomentazioni della Corte

La Corte rileva che il contrasto tra la norma censurata e la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n.1999/70/CE, sorgerebbe qualora:

a) la clausola in esame dovesse essere interpretata in senso ostativo all’applicazione dell’art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge n. 124 del 1999 – i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo» – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;

b) non costituissero ragioni obiettive, ai sensi della medesima clausola, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere incompatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella italiana che per l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.

Secondo la Corte, tali questioni pregiudiziali sono rilevanti nel giudizio costituzionale, poiché l’interpretazione richiesta alla Corte europea appare necessaria a definire l’esatto significato della normativa comunitaria al fine del successivo giudizio di legittimità da compiere rispetto al parametro costituzionale integrato dalla suddetta normativa comunitaria.

Conclusioni

La Corte costituzionale rileva che ad essa va riconosciuta la natura di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 267, terzo comma, del TFUE, e per la prima volta sottopone nel corso di un giudizio in via incidentale la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia europea. In conseguenza del rinvio pregiudiziale, il giudizio di costituzionale deve essere sospeso.

Giurisprudenza richiamata

– Sulla competenza della Corte a valutare la conformità di una normativa nazionale al diritto dell’Unione europea, v. le sentenze n. 170/84, 284/2007, 28/2010, 227/2010 e 75/2012.

– Su questioni pregiudiziali nei confronti della Corte di giustizia europea sollevate nei giudizi in via principale v. ord. 103/2008.

Alessandroa.baroni