Corte Costituzionale, 1 luglio 2013, n. 168 – Sulla richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento del Presidente del Consiglio

10.05.2015

di Anna Ditta

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale ordinario di Milano, sezione I penale.

Oggetto del ricorso

Il conflitto è proposto in riferimento al principio di leale collaborazione e ha ad oggetto l’ordinanza 01/03/2010 con la quale il Tribunale ordinario di Milano ha rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza dibattimentale del 1° marzo 2010 formulata dalla difesa dell’imputato, allora Presidente del Consiglio dei ministri, per legittimo impedimento di quest’ultimo. Egli era infatti impegnato, nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio dei ministri.

Argomentazioni della Corte

La Corte rileva che la partecipazione a una riunione del Consiglio dei ministri può in astratto costituire un impedimento ai sensi dell’art. 420- ter del cod. proc. pen., in quanto compresa tra le attività istituzionali “riconducibili (…) alla sfera di attribuzioni previste dagli artt. da 92 a 96 della Costituzione” e “coessenziali alla funzione tipica del Governo”.

Spetta al giudice valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dall’imputato Presidente del Consiglio dei ministri dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta di comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l’udienza di cui è chiesto il rinvio.

Nello specifico, il Consiglio dei ministri è stato convocato dallo stesso Presidente; ciò segna una netta differenza rispetto ai casi in cui la possibilità di rinviare l’impegno dedotto sfugga interamente alla programmazione dell’imputato. Inoltre, l’ipotesi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio è espressamente disciplinata dall’art. 1, comma 2, del d.P.C.m. del 10 novembre 1993.

Rispetto al caso concreto,  la Corte rileva che la mancanza di allegazioni circa la necessità di sovrapposizione tra l’impegno dedotto e il giorno di udienza, ha determinato l’impossibilità per il giudice di valutare il carattere assoluto dell’impedimento “in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l’udienza di cui è chiesto il rinvio” (sentenza n. 23 del 2011).

Conclusioni della Corte

Spettava al Tribunale ordinario di Milano stabilire che non costituiva impedimento assoluto alla partecipazione alla richiamata udienza penale l’impegno dell’imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la partecipazione all’udienza.

Giurisprudenza richiamata

In tema di legittimo impedimento per concomitante esercizio di funzioni parlamentari o governative, v. sent. nn. 23/2011, 262/2009, 451/2005, 284/2004, 263/2003 e 225/2001.

Alessandroa.baroni