Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 febbraio 2015, n. 603 sull’istituzione di nuove sedi farmaceutiche mediante l’utilizzazione del “resto” maggiore della metà del parametro dei 3.300 abitanti.

06.05.2015

L’utilizzazione del resto dei 3.300 abitanti, la formulazione della norma fa intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo; non si richiede, cioè, l’accertamento di particolari condizioni o esigenze, anzi, visti il contesto e la ratio della riforma, è chiaro che il favore del legislatore è orientato alla massima espansione degli esercizi farmaceutici e, quindi, non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta.

La distribuzione delle farmacie sul territorio comunale è un atto generale di pianificazione, finalizzato ad assicurare in modo adeguato la distribuzione sul territorio delle farmacie, e che, come tale, è sottratto alla disciplina generale della partecipazione al procedimento, di cui all’art.7 legge n.241/1990, mentre la disciplina del procedimento specifico prevede, invece, il parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Ordine provinciale dei farmacisti, che è chiamato ad esprimere a tutela degli interessi della categoria rappresentata, e non come ente istituzionale.

L’art. 11 del DL n.1/2012 indica chiaramente la volontà del legislatore di garantire l’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale, ancorandola al parametro demografico dei 3.300 abitanti; pertanto, soprattutto in questa fase di prima applicazione, il citato art.11 supera le dettagliate logiche cui era improntato il diverso istituto delle “piante organiche”, (che comportava l’esatta delimitazione dell’area considerata per autorizzare l’apertura di una nuova farmacia) anche perché la delimitazione della zona non ha più valenza autonoma, ma ha la sola funzione di vincolare il titolare della nuova sede a mantenerla all’interno della zona medesima. In tali sensi si è chiaramente espresso lo stesso Ministero della Salute, nel parere reso dall’Ufficio legislativo del 21.3.2012, precisando che la stessa localizzazione può avvenire in forma molto semplificata, come, per esempio, “indicando una determinata via e le strade adiacenti”(fermo restando il rispetto della distanza minima di metri 200 dalle farmacie esistenti), mentre risulta irrilevante la circostanza che la Regione, per la collocazione della nuova sede, non abbia circoscritto l’area, indicando una strada determinata, o quelle adiacenti, ma abbia delimitato una zona.

a cura di Carmela Salerno


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