Trasporti pubblici: il Tar ha dichiarato il difetto di giurisdizione del amministrativo sulla responsabilità del gestore dei trasporti pubblici per violazione degli obblighi di prestazione connessi con il servizio di trasporto, e derivanti dall’acquisto del biglietto o dell’abbonamento da parte dell’utenza

03.05.2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza del 9 gennaio 2015 n.54 ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla la responsabilità del gestore dei Trasporti Pubblici per violazione degli obblighi di prestazione connessi con il servizio di trasporto e derivanti dall’acquisto del biglietto o dell’abbonamento da parte dell’utenza.

La sentenza ha richiamato in primo luogo l’articolo 133, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm. in tema di giurisdizione esclusiva per le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”. Il Giudice ha fatto poi riferimento alla nota pronuncia della Corte cost. n. 204/2004 che ha limitato la giurisdizione esclusiva alle controversie sull’esercizio di un pubblico potere, anche da parte di un soggetto di natura privata, che eserciti una funzione pubblica nell’ambito di un procedimento amministrativo, sulla base di una disposizione di legge.

Il Tar ha poi affermato che nel caso di specie la controversia proposta contro il soggetto gestore del servizio pubblico non riguardava il regime concessorio nell’ambito del quale il servizio era espletato, nè l’affidamento del pubblico servizio o un atto emanato al termine di un procedimento amministrativo in senso tecnico. Il Collegio ha quindi negato che gli atti impugnati potessero essere qualificati come provvedimenti adottati dal gestore del pubblico servizio. Tali atti, pur avendo unilateralmente modificato il contenuto della prestazione contrattuale offerta al pubblico, non costituiscono esercizio di potere amministrativo, atteso che nessuna disposizione di legge attribuisce al gestore tale potere, mentre in base al principio di legalità ed ai suoi corollari principi della tipicità e nominatività, un soggetto privato può emanare provvedimenti amministrativi solo nei casi previsti dalla legge. Pertanto, quando l’oggetto della vertenza è ricompreso nell’ambito dei rapporti individuali di utenza intrattenuti dai ricorrenti e quindi in un quadro dove emergono esclusivamente relazioni intersoggettive, non mediate da atti amministrativi, si configurano posizioni di diritto soggettivo tutelabili funzionalmente dinanzi al giudice ordinario.

Il Collegio ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine ai danni asseritamente derivanti dal comportamento del gestore del pubblico servizio.

Sulla seconda doglianza, relativa all’asserita omessa vigilanza dell’amministrazione sull’attività svolta dal concessionario, il Tar ha ricostruito la giurisprudenza in materia, affermando che, mentre in capo ai soggetti gestori possono sorgere posizione di interesse legittimo, la posizione degli utenti del servizio si pone come diritto soggettivo, atteso che l’amministrazione non esercita alcun potere nei loro confronti.

Il Collegio ha concluso nel senso che i rapporti tra l’utente e l’Amministrazione tenuta alla vigilanza non sono neppure astrattamente configurabili situazioni di interesse legittimo e manca, quindi, il presupposto perché le controversie ad essi relative possano essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il testo della sentenza è reperibile al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html

 

a cura di Livia Lorenzoni