Servizi idrici: l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AeegSi) emana gli orientamenti per la predisposizione di schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici.

30.05.2014

Come noto, l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica, il gas le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Le finalità della regolazione in materia di servizi idrici sono identificate dall’art. 10, comma 11, del decreto legge 70/11, che stabilisce l’obiettivo di “garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici”.

Nel documento di consultazione adottato con delibera n. 174/2014/S/eel del 17 aprile 2014, l’Autorità ha evidenziato che il sistema delle regole che disciplinano le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi idrici è composto di due elementi fondamentali: da un lato, la disciplina regolatoria generale, definita a livello nazionale o regionale; dall’altro quella specifica, sviluppata nell’ambito degli atti e delle convenzioni di affidamento. Pertanto ha affermato che le convenzioni esistenti debbano essere adeguate ai nuovi interventi regolatori posti in essere dall’Autorità a partire dal 2012.

Il citato documento di consultazione, il primo in materia di servizi idrici, illustra l’impostazione e i criteri generali che l’Autorità intende adottare per la definizione degli schemi di convenzione tipo. A questa seguiranno un secondo ed un terzo documento di consultazione volti a definire l’articolato del provvedimento finale del quale si prevede l’entrata in vigore a partire dall’anno 2016.

Gli  obiettivi che l’Autorità intende perseguire sono: promuovere l’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture; promuovere e facilitare la semplificazione e la stabilità della disciplina regolatoria; garantire la gestione dei servizi idrici in condizione di economicità, efficienza e di equilibrio economico finanziario.

La delibera illustra  i criteri legislativi di affidamento del servizio imposti dalla normativa europea ed italiana. A tale riguardo, l’Autorità afferma l’intenzione di ispirare la propria attività regolatoria ai principi stabiliti dalla Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonostante il settore idrico sia espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva. La delibera dispone quindi che i contenuti della convenzione tipo debbano essere:

• declinati in modo da essere efficacemente applicabili ai molteplici ed eterogenei assetti organizzativi e gestionali oggi presenti in Italia;

• articolati in maniera selettiva, sulla base del tipo di schema regolatorio che gli enti concedenti decidono di selezionare ai fini del computo tariffario, in ragione del fabbisogno di investimenti (in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti) e degli obiettivi specifici individuati per il territorio di competenza.

In particolare, l’Autorità intende adottare tre schemi base di convenzione tipo, corrispondenti ai tre modelli organizzativi e gestionali delineati dal diritto europeo  (affidamento con gara, società mista pubblico-privata, società in house). In funzione della tipologia di affidamento, i criteri suesposti saranno differenziati avendo riguardo a:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizi; b) la previsione del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione (con condizioni maggiormente flessibili per gli affidamenti con gara e più stringenti per le gestioni in house, tenendo nella dovuta considerazione anche gli obblighi derivanti dalla finanza pubblica); c) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza e le disposizioni in materia di Carta dei Servizi (con previsioni di meccanismi di tutela per l’utenza maggiormente dettagliati nei casi di affidamento con gara, lasciando più discrezionalità alle gestioni pubbliche, teoricamente orientate al benessere della collettività, quale finalità derivante dal processo di decisione politica con cui l’impresa medesima è diretta); d) le modalità di controllo della realizzazione del Programma degli Interventi; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) gli obblighi di comunicazione alle Autorità competenti del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell’erogazione del servizio (con maggiori obblighi di controllo e di comunicazione tra le parti per le modalità di affidamento caratterizzate da più forte separazione tra le funzioni di programmazione e controllo e la funzione di gestione); g) i sistemi di premi e penalità, e le condizioni di risoluzione.

 

Il testo della delibera è reperibile al seguente link:

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/171-14.pdf

a cura di Livia Lorenzoni