Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 094 del 28 marzo 2014 sono state pubblicate tre Direttive UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. La prima concerne l’aggiudicazione dei contratti di concessione (Dir. 2014/23/UE); la seconda gli appalti pubblici (Dir. 2014/24/UE); e la terza le procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (Dir. 2014/25/UE).
In questi ultimi settori (così detti “settori esclusi”), al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza risulta opportuno mantenere una regolazione europea degli appalti degli enti erogatori, in quanto le autorità nazionali continuano a essere in grado di influenzare il comportamento di questi enti, anche attraverso la partecipazione al loro capitale sociale o l’inserimento di propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.
La direttiva, composta di centodieci articoli e ventuno allegati, non impone agli Stati membri di affidare a terzi o di esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi, ovvero organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici, e lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell’Unione, i servizi d’interesse economico generale, il relativo ambito operativo e le caratteristiche del servizio da prestare. La direttiva stabilisce poi le norme sulle procedure per gli appalti e concorsi di progettazione indetti da enti aggiudicatori il cui valore è stimato non inferiore alle soglie stabilite agli artt. 15-17.
La direttiva è suddivisa in cinque titoli. Il titolo I ne delinea l’oggetto ed il campo di applicazione, fornendo ( Capo I), le definizioni delle nozioni di amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, appalti misti e appalti che riguardano più attività. Di particolare interesse in questo capo è la norma che stabilisce che gli enti che non sono né amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva nella misura in cui esercitano una delle attività contemplate sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro. La norma chiarisce che per «diritti speciali o esclusivi» si intendono i diritti concessi da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio delle attività disciplinate dalla direttiva o di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività. Si precisa poi che i diritti concessi mediante una procedura fondata su criteri obiettivi, in conformità alla legislazione dell’Unione e in base alla quale è stata assicurata un’adeguata pubblicità non costituiscono diritti speciali o esclusivi.
Il Capo II individua le attività nell’ambito dei settori esclusi assoggettate alla direttiva. Il Capo III fissa le soglie per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione, per gli appalti di lavori, per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati in un allegato, stabilisce i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti e le procedure di revisione delle soglie. Nel medesimo capo sono poi individuati una serie di appalti e concorsi di progettazione esclusi, come quelli aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi o per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo od organizzati in base a norme internazionali o alcuni appalti relativi alla difesa e alla sicurezza. Sono inoltre previste una serie di deroghe specifiche per alcuni appalti di servizi, tra i quali quelli aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo. Sono poi disciplinati gli appalti relativi ad una serie di relazioni speciali tra amministrazioni aggiudicatrici, enti controllati, cooperazione, imprese collegate e joint-venture, i servizi di ricerca e sviluppo.
Disposizioni di particolare rilevanza sono contenute negli artt. 34 e ss. La direttiva esclude dal suo campo di applicazione gli appalti per attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. A tal fine lo Stato membro o gli enti aggiudicatori devono proporre un’apposita domanda alla Commissione, se del caso allegando la posizione adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, volta a dimostrare che il perseguimento dell’attività in questione è direttamente esposta alla concorrenza.
Il Capo IV fissa i principi per l’aggiudicazione degli appalti, imponendo agli enti aggiudicatori di trattare gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e di agire in maniera trasparente e proporzionata. Gli operatori economici autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto e non possono essere obbligati dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione, ma solo una volta che sia stato loro aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.
Sono poi da segnalare le norme che impongono agli Stati membri che le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative agli appalti di cui alla direttiva siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, salve le deroghe espressamente previste dalla direttiva. Si impone inoltre agli Stati membri di introdurre norme sul conflitto di interessi, il cui contenuto minimo è definito dalla direttiva nei seguenti termini: “i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.”
Il Titolo II contiene poi disposizioni dettagliate sulle procedure di appalto, disponendo che gli Stati membri prevedano la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione. La gara può essere indetta con un avviso periodico indicativo se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata; con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione; mediante un bando di gara; ovvero, nei soli casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti, gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa indizione di gara.
La sezione 3 del capo disciplina i sistemi di selezione dei partecipanti ed i criteri di aggiudicazione dei contratti. Per quanto attiene al primo aspetto la direttiva prevede che gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Sui criteri di aggiudicazione la direttiva impone agli enti aggiudicatori di basarsi sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto in questione. Sono poi regolate le offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e le relazioni con detti paesi.
Il titolo III disciplina i regimi particolari per gli appalti nei Servizi sociali e altri servizi specificati in un allegato (ad esempio Servizi sanitari, Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura, servizi religiosi…).
Il titolo IV disciplina la “governance” degli appalti affidando agli Stati membri il controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici. Infine il titolo V contiene le disposizioni finali relative all’entrata in vigore della direttiva.
Il testo della direttiva è reperibile al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&from=IT