Riforma Antitrust Regno Unito (parte quarta). Le esenzioni dalla disciplina delle intese introdotta dalla riforma antitrust inglese (Enterprise and Regulatory Reform Act 2013)

28.05.2014

L’eliminazione del requisito della dishonesty, analizzato nella scorsa newsletter, ha importato un’esponenziale aumento delle intese astrattamente destinatarie del controllo di liceità previsto dalla Section 188 dell’Enterprise Act del 2002.

Detto ampliamento della fattispecie criminosa è, tuttavia, per gran parte mitigato dalle ipotesi di esenzione previste dalla Section 188A, introdotta dall’Enterprise and Regulatory Reform Act del 2013 aventi, invero, medesima ratio.

Il suddetto disposto normativo, rubricato “circumstances in which cartel offence not committed“, riguarda tutte quelle ipotesi in cui le parti partecipanti al cartello abbiano fornito adeguata preventiva informazione al mercato di riferimento circa i termini dell’intesa nel caso in cui l’accordo fosse idoneo ad influenzare l’offerta di un prodotto ovvero di un servizio all’interno del Regno Unito.

Sul punto, la Section 188A prevede tre ipotesi specifiche in cui l’agente è obbligato a fornire una adeguata informazione preventiva del cartello. La prima attiene alla somministrazione di beni e servizi ai consumatori; la seconda riguarda i cartelli idonei a turbare le gare d’appalto, nel qual caso il destinatario della preventiva informazione è l’ente appaltante; infine, la terza, riguarda l’ipotesi, più generale, in cui l’impresa pubblichi specificamente i dettagli degli accordi, secondo l’ordine indicato dal Secretary of State for Business, Innovation and Skills e prima che gli stessi vengano materialmente attuati.

Nella sostanza, l’effettiva e tempestiva disclosure degli accordi (precipitato normativo di una condotta che in passato avrebbe escluso la sussistenza del requisito della dishonesty), dunque, impedirebbe di ritenere rilevante la cartel offence.

Inoltre, il reato non si configura nell’ipotesi in cui il cartello venisse concluso per adempiere ad un obbligo di legge.

Da ultimo, la nuova Section 188B concede la possibilità alla parte nel procedimento, e quindi in una fase già patologica della vicenda, di provare di non aver avuto intenzione di celare la natura anticoncorrenziale del cartello ai consumatori ovvero alla Competition and Market Authority, nonché provare che, prima di concludere l’accordo, avesse adottato misure idonee per assicurare che gli accordi fossero sottoposti all’analisi di consulenti legali allo scopo di ottenere suggerimenti in ordine alla opportunità di una loro disclosure preventiva.

In buona sostanza, la buona fede dimostrata attraverso la trasparenza consente alle imprese di predisporre una efficace difesa dall’accusa di aver posto in essere un cartello in danno del mercato inglese e della collettività.

Per l’Enterprise Act del 2002, si consulti il seguente link: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/contents

Per l’Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, si consulti il seguente link: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/contents/enacted

a cura di Antonio Dell'Atti