La Corte di Cassazione ha stabilito che il riconoscimento della responsabilità professionale del medico non implica, per ciò solo, l’automatica esclusione di una eventuale responsabilità del paziente, rilevante ai sensi dell’ art. 1227 c.c. e pertanto rimette alla Corte d’Appello la quantificazione del danno risarcibile tenendo conto della condotta colposa posta in essere dal paziente prima del decesso.
Corte di Cassazione, sez. III, 26 Maggio 2014, n. 11637 : in materia di concorso di colpa da parte del paziente nell'evento fatale.
26.05.2014