Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2014, n. 5840 sulla disciplina del trasferimento di un esercizio farmaceutico da un'ubicazione ad un’altra, all’interno della zona assegnata dalla pianta organica.

25.05.2014

Il titolare di farmacia è libero di scegliere l’ubicazione dell’esercizio all’interno della zona, ma questa libertà non è illimitata, potendo l’autorità sanitaria contrapporle valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle «esigenze degli abitanti della zona».

L’utilizzo del criterio “topografico” per l’istituzione della seconda farmacia comporta, innanzi tutto il vincolo di una distanza fra i due esercizi non inferiore a 3000 metri (invece degli ordinari 200). A parte il vincolo della distanza, resta tuttavia il principio logico di non-contraddizione e di conformità dell’atto allo scopo, con riferimento ai presupposti di legge.

Dopo l’istituzione di una seconda farmacia con il criterio topografico per soddisfare l’esigenza di assistenza farmaceutica in due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, il trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell’esercizio farmaceutico mentre l’altro viene ad averne due, contraddice platealmente la stessa ragion d’essere di due farmacie invece di una sola.

Sussiste l’interesse di un gruppo di residenti del capoluogo comunale a ricorrere contro il provvedimento con cui il Comune ha accolto la domanda di un farmacista a trasferire il suo esercizio da un punto all’altro della zona di sua pertinenza, in quanto la peculiare situazione determinatasi nel Comune, nel caso di specie, al momento dell’istituzione di una seconda farmacia con il criterio “topografico” ha fatto sì, fra l’altro, che la farmacia esistente nel capoluogo sia rimasta caratterizzata da una speciale destinazione al servizio di quel centro abitato. Con la conseguenza che coloro che ivi risiedono, o comunque gravitano topograficamente su quel centro (e non è controverso che i ricorrenti si trovino in tale situazione, almeno in maggioranza) assumono una posizione d’interesse differenziata rispetto a quella degli altri cittadini pure residenti nella zona formalmente assegnata alla prima farmacia ma di fatto gravitanti sull’esercizio istituito nella località secondaria. Tale posizione differenziata costituisce base sufficiente per l’interesse a ricorrere contro il trasferimento e per la inerente legittimazione.

a cura di Carmela Salerno


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