Sentenza TAR Lombardia – Sezione Distaccata di Brescia – sez. I, 28 dicembre 2013
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – PIANO URBANISTICO COMUNALE – DOTAZIONE INFRASTRUTTURE PER SERVIZI RELIGIOSI – ESCLUSIVA CONSIDERAZIONE SERVIZI RELIGIOSI LEGATI ALLA CHIESA CATTOLICA – ILLEGITTIMITA’.
E’ illegittima la pianificazione urbanistica comunale che, nel programmare la dotazione di infrastrutture e risorse per servizi religiosi, si rivolga esclusivamente a servizi collegati alla Chiesa cattolica, omettendo di apprezzare, attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche, in ispecie islamiche, esistano nel Comune, di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte.
(La fattispecie controversa riguardava il PGT di un comune lombardo e, in particolare, i contenuti del Piano dei Servizi dedicati alla programmazione dei servizi religiosi, nei termini disciplinati dagli artt. 71 e 72 della L.R. Lombardia, 12/2005)