La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza nelle cause riunite da C-184/13 a 187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, ha reso in data 4 settembre 2014 la sua pronuncia pregiudiziale nella controversia Anonima Petroli Italiana Spa/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dello Sviluppo Economico, in tema di fissazione di costi minimi di esercizio.
Oggetto del contenzioso: Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Importo dei costi minimi d’esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati – Associazione d’imprese – Restrizione di concorrenza – Obiettivo d’interesse generale – Sicurezza stradale – Proporzionalità.
Ai sensi della normativa italiana sul trasporto di merci su strada, il corrispettivo dovuto al committente non può essere inferiore ai costi minimi di esercizio comprendenti, a loro volta, il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi. Tali costi minimi vengono di norma individuati per mezzo di accordi volontari di settore stipulati tra le organizzazioni associative di vettori e le organizzazioni associative di committenti di servizi di trasporto.
All’epoca delle controversie principali, in caso di mancata conclusione di accordi in merito, spettava all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, organo composto da rappresentanti dello Stato, di associazioni di vettori e di associazioni di committenti, provvedere alla fissazione degli stessi.
Nel 2011 l’Osservatorio ha adempiuto a tale incarico adottando una serie di tabelle stabilenti i costi minimi di esercizio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi.
L’azienda petrolifera italiana API ha presentato ricorso di annullamento presso il TAR Lazio avverso gli atti mediante i quali l’Osservatorio ha determinato tali costi minimi.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sospeso il procedimento e ha rivolto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se la normativa italiana oggetto dei procedimenti principali sia compatibile con i principi di libera concorrenza, di libera circolazione delle imprese, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
La normativa italiana, rendendo obbligatori i costi minimi di esercizio determinati da un organismo composto prevalentemente dai rappresentanti degli operatori economici interessati, impedisce alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi, riducendo pertanto la libertà degli attori del mercato di stabilire il prezzo dei servizi di trasporto di merci su strada. Tale impedimento, a giudizio della Corte, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte.
Dispositivo: “La determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno”.
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140118it.pdf
Testo della sentenza: