Viola l’art. 97 Cost., sotto molteplici profili, la norma regionale che disponga la decadenza automatica, al termine della legislatura, dei direttori generali delle aziende e degli enti del SSR.
È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013), nella parte in cui, prevedendo che “al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale”, trova applicazione anche per le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e degli enti del Servizio sanitario regionale.
Ed infatti, i direttori generali del Servizio sanitario regionale rappresentano “una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell’adempimento di un’obbligazione di risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli obiettivi gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta elaborato in armonia con il piano sanitario nazionale), dagli indirizzi della Giunta, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l’amministrazione regionale” (sentt. nn. 104/2007 e 152/2013).
Le funzioni che i direttori svolgono sono di carattere tecnico-gestionale, come confermano i requisiti per la loro nomina stabiliti dalla legge statale (art. 3, d.lgs. n. 502/1992) e dalle norme di dettaglio delle singole Regioni (sent. n. 34 del 2010).
Sul piano organizzativo, inoltre, “non vi è un rapporto istituzionale diretto e immediato” tra i direttori generali e l’organo politico, ma esiste al contrario “una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l’organo politico ai direttori generali delle Asl” (sent. nn. 104/2007 e 34/2010).
Su queste premesse, la Consulta ha ripetutamente dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme regionali che prevedevano ipotesi di decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali (sentt. nn. 104/2007, 34/2010, 224/2010, 304/2010, 228/2011, 152/2013).
Anche nel caso di specie, dunque, la norma impugnata, trovando applicazione anche nei confronti dei direttori generali, viola l’art. 97 Cost. sotto più profili: in primo luogo, si pone “in contrasto con il principio di buon andamento, perché il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuità dell’azione amministrativa”; inoltre, “il carattere automatico della decadenza dall’incarico del direttore, previsto dalla disposizione impugnata, viola i principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, perché esclude una valutazione oggettiva dell’operato del funzionario”; in terzo luogo, “viola il principio di imparzialità dell’azione amministrativa, perché introduce un’ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall’incarico del direttore generale dipendente da un atto dell’organo politico”; infine, lede il principio del giusto procedimento, non prevedendo “il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione”.