Sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 12 luglio 2013, n. 3755
EDILIZIA E URBANISTICA – PROCEDIMENTO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE – CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA – RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – NON PUO’ DESUMERSI DALLA MANCATA PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA – NECESSARIO
Nell’ambito di un articolato procedimento finalizzato al consguimento di titoli edilizi in variante degli strumenti urbanistici vigenti, la mancata partecipazione della Soprintendenza competente alla conferenza dei servizi c.d. decisoria non consente di ritenere acquisita, per ciò soltanto, la compatibilità paesaggistica dell’intervento. Il modulo della conferenza di servizi c.d. decisoria, applicato alle vicende di autorizzazione paesaggistica, per quanto possa essere utile a un esame contestuale e sollecito dell’istanza e possa comportare il raccordo con gli altri procedimenti, non è ex se idoneo a legittimare dal punto di vista paesaggistico l’intervento, se non è seguito da un autonomo, espresso e puntuale provvedimento autorizzatorio da parte dell’Ente competente e se la Soprintendenza non ha poi esercitato in senso favorevole all’istanza stessa la sua conseguente funzione di co-gestione del vincolo.