Con la sentenza del 02 dicembre 2014, n. 5965, la III sezione del Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze dei ricorrenti sull’asserita illegittimità della procedure di determinazione delle tariffe del Servizio sanitario nazionale.
Il Collegio ha illustrato le linee essenziali della disciplina del sistema sanitario nazionale, basato su convenzioni, autorizzazioni e accreditamenti con remunerazione delle prestazioni a tariffa, che ha affidato allo Stato la determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe e alle Regioni l’articolazione locale delle tariffe. Il sistema è caratterizzato dalla programmazione del numero e dell’attività dei soggetti erogatori, dalla ripartizione preventiva della domanda tra un certo numero di soggetti erogatori, dalla fissazione di tetti anche “provvisori” e di volumi massimi delle prestazioni erogabili, dalla remunerazione in base al sistema a tariffa, sì da controllare la spesa, programmata e suddivisa fra quei soggetti, nonché dal conseguente collegamento tra responsabilità e spesa che coinvolge tutti gli operatori nella parità concorrenziale fra strutture pubbliche e private e la conseguente libertà di scelta dell’utente e della struttura privata di aderire o meno al S.S.N.
Le finalità sottese al sistema stesso, pur nel rispetto del diritto alla salute ex art. 32 Cost., sono volte al costante controllo e coordinamento della spesa pubblica e alla corretta gestione delle risorse disponibili e del budget assegnato nonché dei vincoli di bilancio, quindi delle esigenze di revisione, razionalizzazione e riduzione dei costi e delle spese nonché della semplificazione organizzativa e operativa, nel contesto altresì degli obblighi comunitari, tenuto conto dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, esigenze alle quali non può non rapportarsi anche l’iniziativa economica privata, tenuta comunque alla “utilità sociale”, e la libertà di mercato e di concorrenza.
Il D.L. n. 95/2012 cd. “spending rewiew” volto a realizzare da subito incisivi risparmi anche nel settore sanitario anche nel rispetto degli obblighi comunitari ha stabilito una procedura con uno specifico iter semplificato fissando normativamente i parametri da assumere a riferimento della determinazione delle tariffe a favore delle strutture private accreditate sulla base “dei dati di costo disponibili” e, ove ritenuti congrui e adeguati, dei tariffari regionali, “tenuto conto dell’esigenza di recuperare” anche in tal modo “margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale…”, con l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e consentendo comunque alle Regioni non assoggettate ai piani di rientro il potere di fissare tariffe più alte a carico però dei propri bilanci.
Il Collegio ha disatteso le varie argomentate doglianze volte a censurare l’asserito difetto di istruttoria e quindi di motivazione, a seguito della incertezza e incompletezza dei dati assunti dal Ministero con conseguente mancata copertura dei costi delle prestazioni e dell’utile di impresa, per lo più fondate sulla persistenza dell’applicabilità della precedente procedura ordinaria. Il Ministero ha invece utilizzato i dati comunque disponibili al momento anche a livello regionale e, pur se non satisfattivi della certezza e attualità istruttoria, comunque utili alla determinazione delle tariffe in tempi comunque brevissimi e in circostanze eccezionali e contingenti collegate alla grave situazione finanziaria del sistema sanitario e ai pressanti e inderogabili piani di rientro, con salvezza delle Regioni non soggette ai piani stessi.
L’Amministrazione ha quindi dato applicazione a norme urgenti e derogatorie della disciplina ordinaria per il loro carattere eccezionale e temporaneo in un quadro di norme, puntualizzato sia in sede di Corte Costituzionale che di giurisprudenza, finalizzano alla determinazione delle tariffe stesse ed al recupero di margini di “inappropriatezza ancora esistenti”, per di più in presenza di tariffe proliferate in maniera diversificata e incontrollata nelle varie Regioni. Il Consiglio di Stato ha inoltre rigettato le altre censure riferite alla compatibilità costituzionale e comunitaria della normativa in questione, rammentando peraltro che le Regioni “virtuose” possono aumentare a carico dei propri bilanci le tariffe.
La sentenza Cons. Stato Sez. III, 02 dicembre 2014, n. 5965 è reperibile al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it