E’ legittimo che la misura del risarcimento del danno subito dal paziente per accertata responsabilità del medico venga rideterminata in riduzione a seguito della morte del soggetto offeso avvenuta a distanza di anni.
La Corte di Cassazione ribadisce quanto affermato dalle sezioni unite che, nella sentenza 11 novembre 2008 n. 26973, nel preambolo sistematico, hanno stabilito due principi che si integrano logicamente: il primo, di carattere generale, secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, e la persona è l’essere vivente che viene leso, anche moralmente.; il secondo, di coerenza, esprime la necessità che il risarcimento equo del danno ingiusto non ecceda il danno reale.
Pertanto, il principio di personalizzazione è intrinseco o ontologicamente conformato alle lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravità secondo i criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del contenimento, volto ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio estrinseco, diretto ad evitare proprio nel campo della categoria del danno non patrimoniale l’introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita rilevanti.