Corte di Cassazione, sez. III, 22 Ottobre 2014, n.13537, in materia di responsabilità del direttore di struttura complessa.

22.05.2014

La Suprema Corte stabilisce che il primario ospedaliero risponde del danno derivato da un deficit organizzativo della struttura da lui diretta ove non dimostri di aver adempiuto tutti gli obblighi a lui imposti dall’art. 7 del d.p.r. 27 Marzo 1969 n. 128, e cioè di essersi informato sulle condizioni dei malati, di aver impartito le necessarie istruzioni al personale e di aver predisposto le direttive per eventuali emergenze.

La Corte, inoltre, precisa che è in colpa il medico che, al cospetto di un paziente le cui condizioni non possono essere adeguatamente gestite nella struttura ospedaliera in cui si trova, non si attivi per disporne l’immediato trasferimento in altra struttura.

 

a cura di Lucia Rossi


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