TAR Lazio – Latina – Sez. I, sentenza 5 febbraio 2013, n. 121 – progressioni verticali – competenza A.G.O.

21.05.2014

a cura di Daniela Bolognino

Ai sensi dell’art. 63, 1 comma  del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono da ritenere di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie in tema di progressioni verticali.   Il concorso interno si sostanzia, infatti, in una selezione finalizzata alla  gestione della “progressione verticale”, cioè di quel peculiare istituto  incentivante che permette il transito dei dipendenti dell’ente in possesso  di specifici requisiti culturali e professionali ad una qualifica superiore,  concorso la cui finalità è da ricondurre al generale sistema di gestione  delle risorse umane sulla base del rapporto di lavoro privatizzato.  Né rileva, in proposito, la modalità di svolgimento della procedura, che  deve essere improntata al rispetto dei principi della trasparenza e della  par condicio fra i concorrenti al pari di quella del concorso pubblico,  rendendosi, quindi, necessaria la valutazione dei curricula del dipendente, oltre che l’espletamento di prove scritte od orali.

 

(nel caso in esame la signora X ha impugnato la  graduatoria dei candidati  idonei, in relazione al corso “selezione interna per progressione verticale  per titolo e colloquio per n. 11 posti di collaboratore amministrativo  computeritista di categoria B3 giuridica ed economica – Area attività  amministrativa”).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2009/200901018/Provvedimenti/201300121_01.XML

d.bolognino