a cura di Daniela Bolognino
Ai sensi dell’art. 63, 1 comma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono da ritenere di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie in tema di progressioni verticali. Il concorso interno si sostanzia, infatti, in una selezione finalizzata alla gestione della “progressione verticale”, cioè di quel peculiare istituto incentivante che permette il transito dei dipendenti dell’ente in possesso di specifici requisiti culturali e professionali ad una qualifica superiore, concorso la cui finalità è da ricondurre al generale sistema di gestione delle risorse umane sulla base del rapporto di lavoro privatizzato. Né rileva, in proposito, la modalità di svolgimento della procedura, che deve essere improntata al rispetto dei principi della trasparenza e della par condicio fra i concorrenti al pari di quella del concorso pubblico, rendendosi, quindi, necessaria la valutazione dei curricula del dipendente, oltre che l’espletamento di prove scritte od orali.
(nel caso in esame la signora X ha impugnato la graduatoria dei candidati idonei, in relazione al corso “selezione interna per progressione verticale per titolo e colloquio per n. 11 posti di collaboratore amministrativo computeritista di categoria B3 giuridica ed economica – Area attività amministrativa”).