Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Ordinanza del 12 dicembre 2013 (Pres. Fernlund, Rel. Caoimh, Avv. Gen. J. Kokott) – Illegittima apposizione del termine a contratti di lavoro stipulati con la Pubblica Amministrazione – Risarcimento del danno – Onere della prova

21.05.2014

a cura di Antonio Riefoli

Il Sig. Papalia ha lavorato alle dipendenze del Comune di Aosta, quale direttore della banda municipale, in base a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ininterrottamente dal 1983. Con lettera datata 17 luglio 2012, il Comune di Aosta ha informato il Sig. Papalia del fatto che, a partire dal 30 giugno 2012, data di scadenza del suo ultimo contratto di lavoro a tempo determinato, esso intendeva porre termine al loro rapporto di lavoro. Il Sig. Papalia ha proposto ricorso avverso questa decisione dinanzi al Tribunale Ordinario di Aosta chiedendo, oltre all’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa dell’utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Il Tribunale ordinario di Aosta constata che un lavoratore, illegalmente assunto nel pubblico impiego in base a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, non solo non ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione dell’articolo 36, quinto comma, del D. Lgs. n. 165/2001 ma, in forza di una giurisprudenza consolidata della Corte Suprema di Cassazione italiana, può beneficiare del risarcimento del danno sofferto a causa di ciò solo qualora dimostri la concreta sussistenza di detto danno. Una prova siffatta imporrebbe al ricorrente di essere in grado di dimostrare che egli abbia dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego. Il Giudice del rinvio si chiede, dunque, se le disposizioni dell’articolo 36, quinto comma, del D. Lgs. n. 165 del 2001 possano considerarsi tali da tutelare un lavoratore contro gli abusi derivanti dal ricorso a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato e se queste stesse disposizioni siano compatibili con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale Ordinario di Aosta ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “Se la direttiva 1999/70 (…) (articolo 1 nonché clausola 5 dell’allegato accordo quadro oltre ad ogni altra norma comunque connessa o collegata), debba essere intesa nel senso di consentire che il lavoratore assunto da un ente pubblico con contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti dettati dalla normativa comunitaria predetta abbia diritto al risarcimento del danno soltanto se ne provi la concreta effettività, e cioè nei limiti in cui fornisca una positiva prova, anche indiziaria, ma comunque precisa, di aver dovuto rinunziare ad altre, migliori occasioni di lavoro”. Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Giustizia, pronunciandosi in via pregiudiziale, ha statuito che “L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione. Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi”.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CO0050:IT:HTML

Alessandroa.baroni