Deve escludersi il carattere tassativo dell’elencazione operata dall’art. 9 della L. 475/68 poiché la normativa ivi contenuta, nei limiti in cui è rimasta in vigore, può applicarsi solo nei limiti in cui è compatibile con la disciplina generale prevista in materia dal TUEL e nelle forme previste da esso e comunque nel rispetto dei principi comunitari in base ai quali la cd. “autoproduzione” (gestione in house) e l’esternalizzazione risultano sostanzialmente poste sullo stesso piano, sicché l’alternativa tra le due opzioni deve essere rimessa al prudente apprezzamento delle singole amministrazioni.
L’assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non rappresenta un ostacolo all’adozione del modello concessorio.