Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 18 Dicembre 2014, n. 26723, in materia di riposo compensativo per reperibilità nei giorni festivi di medici ed operatori sanitari.

18.05.2014

La Corte di Cassazione ribadisce che la reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa; conseguentemente, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva ma non genera, salvo specifiche previsione della contrattazione collettiva, il diritto ad un giorno di riposo compensativo.

Il riconoscimento di quest’ultimo, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, non può trarre origine dall’art. 36 della Costituzione la cui mancata concessione è, tuttavia, idonea ad integrare un’ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psico-fisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale; tale danno è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale però grava l’onere della specifica deduzione e della prova.

 

a cura di Lucia Rossi


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