Corte costituzionale, sent. 18 luglio 2014, n. 220: i poteri normativi e provvedimentali del sindaco in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico

18.05.2014

L’art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) non viola gli artt. 32 e 118 Cost.: i poteri normativi e provvedimentali del sindaco in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico. La q.l.c. sollevata dal TAR Piemonte è pertanto dichiarata inammissibile.

La sentenza in esame ha ad oggetto la q.l.c. dell’art. 50, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Secondo il TAR Piemonte, tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui non prevede che i poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco in materia di orari degli esercizi commerciali possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico. In particolare, la diffusione sul territorio delle apparecchiature per il gioco lecito è all’origine di nuove forme di disagio sociale e l’impossibilità per il sindaco di limitare la diffusione delle citate apparecchiature determinerebbe una violazione dell’art. 32 Cost.

La Corte costituzionale evidenzia tuttavia che un potere del genere si può desumere in via interpretativa dalla disposizione censurata, come conferma anche l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa. Sul punto, la Corte afferma che «è stato riconosciuto che – in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 – il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale».

Il Giudice delle leggi aggiunge poi che il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco tramite la fissazione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili può essere ricondotto anche alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e di governo del territorio.

La mancata sperimentazione, da parte del giudice a quo, delle soluzioni interpretative indicate rende inammissibile la q.l.c. sollevata.

a cura di Giuliano Sereno


Scarica documento