Corte costituzionale, sent. 18 aprile 2014, n. 104, che rigetta la q.l.c. della normativa regionale della Valle d’Aosta riguardante i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

18.05.2014

L’art. 3, co. 5, della legge reg. Valle d’Aosta 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante “Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale”), che detta i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, non è in contrasto con l’art. 117, co. 1, lett. e), Cost., perché non rientra nella materia “tutela della concorrenza”, ma costituisce un legittimo esercizio della potestà legislativa regionale concorrente nella materia “tutela della salute” ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost.

 

La sentenza in esame ha ad oggetto, tra le altre, la q.l.c. dell’art. 3 della legge reg. Valle d’Aosta 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante “Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale”), che sostituisce l’art. 3 della legge reg. n. 12/1999 e, al quinto comma, prevede che l’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, pure se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso anche di uno dei requisiti professionali elencati dall’art. 71, co. 6, del d.lgs. n. 59/2010. Questi requisiti sono sostanzialmente riconducibili all’aver frequentato un corso professionale ad hoc, ovvero alla pregressa specifica esperienza nel settore alimentare per un certo periodo di tempo, ovvero ancora al possesso di un titolo per il cui conseguimento sia previsto lo studio di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Tale norma, a seguito della modifica apportata dall’art. 8 del d.lgs. n. 147/2012, non richiede più il possesso di uno dei suddetti requisiti se l’attività è esercitata nei confronti di una cerchia determinata di persone. Il Governo ritiene allora che la più rigorosa normativa regionale, che continua a richiedere il possesso di uno dei requisiti citati anche se l’attività è esercitata nei confronti di una cerchia determinata di persone, violi la competenza statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, co. 1, lett. e), Cost.).

La Corte respinge questa tesi e afferma che «Tali requisiti […] appaiono funzionali ad assicurare che coloro che svolgono attività nel settore merceologico alimentare siano dotati di una specifica preparazione ed esperienza professionale all’evidente scopo di salvaguardare la salute dei consumatori in un settore delicato e fondamentale qual è quello alimentare». Le norme regionali non rientrano, quindi, nella materia invocata dalla difesa erariale, ma nella materia “tutela della salute” (art. 117, co. 3, Cost.) e costituiscono un legittimo esercizio della potestà legislativa regionale concorrente, non limitata da principi fondamentali della legislazione statale che la impediscano.

a cura di Giuliano Sereno


Scarica documento