Consiglio di Stato, sez. III, sent. 16/09/2014, n. 4705 sui limiti alla facoltà del titolare di una farmacia di individuare l’ubicazione del locale di vendita.

16.05.2014

La facoltà del titolare della farmacia di individuare l’ubicazione della locale di vendita, sia all’inizio dell’attività che in sede trasferimento, all’interno della zona servita, con osservanza del non eludibile vincolo di distanza di 200 mt. da ogni altra farmacia, l’attivazione dell’esercizio resta subordinata al potere valutativo dell’ Amministrazione (art. 1, commi 4 e segg. della legge n. 475 del 1968, come modificati dall’art. 1 della legge n. 362 del 1991). Detto potere ha natura discrezionale ed investe – trattandosi di servizio esercitato in regime di oligopolio – l’idoneità delle sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente, secondo i parametri di un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi in questione e di accessibilità al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio, anche se scarsamente abitate, dalla presenza del locale adibito per legge alla vendita dei prodotti farmaceutici.

Costituisce acquisito principio ordinamentale che la posizione soggettiva del singolo volta all’esercizio di un’attività economica a proprio vantaggio o a introdurre modifiche sull’assetto del territorio, recede a fronte di atti generali di pianificazione diretti alla tutela di interessi di rilievo pubblico ritenuti prevalenti dalla normativa di riferimento.

Ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000 spetta di massima al Consiglio comunale, quale all’organo politico esponenziale della comunità locale, l’adozione di atti che assumano valenza di pianificazione del territorio dei diversi interessi collettivi di rilievo generale che ad esso si riconducono e che, nella specie, coinvolgono la tutela del diritto alla salute l’accessibilità al servizio di vendita di prodotti farmaceutici.

a cura di Carmela Salerno


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