a cura di Martina Bezzini
Il 7 ottobre 2014 è stata diramata dal Ministro dell’Interno una circolare che vieta ai prefetti di autorizzare le trascrizioni nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero e dispone la cancellazione delle unioni già trascritte.
Prima di tutto, si richiama che la disciplina dell’eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. In assenza di tale disciplina, non possono essere riconosciuti tramite atti amministrativi.
In particolare, la circolare rileva che, al di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera, l’ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti. Tra questi, ai sensi del vigente Codice Civile, è fondamentale la differenza di sesso delle parti che “si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie”.