A cura di Valeria Villella
La Sezione penale del Tribunale di Gela è stata chiamata ad esprimersi in tema di diffamazione a mezzo Internet e, con particolare riferimento a post diffamatori pubblicati su pagine personali di Facebook, ha ritenuto di poter escludere tout court la diffamazione – per mancanza dell’elemento essenziale della “comunicazione con più persone” richiesto dall’art. 595 c.p. – per via dell’ambiente virtualmente “chiuso” in cui avviene la comunicazione e l’interazione all’interno dei social network rispetto all’ “universo” di Internet.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di assolvere l’imputato in ragione della mancanza in via principale della prova dell’elemento strutturale dell’illecito consistente nella comunicazione a terzi, affermando che “attraverso Facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati”, per cui la comunicazione non può dirsi “particolarmente diffusiva e pubblica”, in considerazione del fatto che per accedere alle pagine di un profilo Facebook è necessario il consenso del titolare del profilo che autorizzi, di volta in volta, solo la ristretta cerchia di individui che desidera selezionare.