Come noto, il Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998, artt. 187 septies, comma secondo, per gli abusi di mercato, e 195, comma secondo, riferitamente agli altri illeciti amministrativi), prevede che il procedimento volto all’eventuale applicazione di sanzione debba svolgersi in conformità ai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie. L’osservanza di detti principi, d’altro canto, è imposta, più in generale, sia dalla Legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo che dalla Legge n. 262/2005 in tema di tutela del risparmio per i procedimenti di controllo a carattere contenzioso ed i procedimenti sanzionatori di competenza, rispettivamente, della Banca d’Italia, della Consob, dell’Ivass (già Isvap) e della Covip. La medesima Legge rimanda a ciascuna autorità il compito di disciplinare l’applicazione concreta del procedimento, con propri regolamenti (cfr. art. 24, commi primo e terzo, L. n. 262/2005).
La Consob si era, da subito, adeguata al disposto normativo con la delibera n. 15086 del 21 giugno 2005 contenente disposizioni organizzative e procedurali per l’applicazione delle sanzioni amministrative di propria competenza. Detto regolamento demandava alle strutture operative della Consob la fase istruttoria dei procedimenti sanzionatori, riservando quella decisoria alla Commissione stessa. La fase istruttoria, in particolare, veniva divisa in due ulteriori sotto-fasi affidate, la prima, alla Divisione competente per materia e relativa alla valutazione delle deduzioni dell’interessato, e la seconda all’Ufficio Sanzioni Amministrative e relativa alla “parte istruttoria della decisione”. Il termine di conclusione del procedimento era previsto in trecentosessanta giorni (ovvero cinquecentoquaranta nel caso in cui l’interessato risiedesse o avesse residenza all’estero) decorrenti dalla data di inoltro della contestazione formale.
Il suddetto iter procedimentale è profondamente mutato con l’entrata in vigore del nuovo regolamento adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 (in G.U. dell’8 gennaio 2014).
Le novità rispetto al precedente regime procedimentale sono sostanzialmente due. In primis, viene eliminata la ripartizione in due sotto-fasi della istruttoria, oggi interamente gestita dall’Ufficio Sanzioni Amministrative (cfr. art. 6 del regolamento); in secundis, viene dimezzato il termine previsto per la conclusione del procedimento, ridotto, dunque, a centottanta giorni (cfr. art. 4 del regolamento).
Per il resto, si introduce una più organica disciplina del procedimento e delle garanzie procedimentali, con la previsione di una disposizione appositamente dedicata al diritto di difesa dell’interessato (in particolare, l’art. 5).
Il nuovo regolamento entrerà in vigore trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicherà ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente tale data.
Per consultare il nuovo regolamento, si veda il seguente link: http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18750.htm.