Corte Costituzionale, 11/12/2013 n. 299, in materia di aiuti di Stato.

14.05.2014

La Corte Costituzionale si è pronunciata, con la sentenza n. 299, depositata in data 11 dicembre 2013, in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di specie è stata promossa, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8  novembre  2001, n. 57- Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) per presunta violazione dell’articolo 117, 1 e 2 comma della Costituzione e degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).  Nello specifico, il ricorrente ritiene che gli articoli 1-2 della predetta legge “nella misura in cui dispongono il finanziamento dell’attività di internazionalizzazione dell’aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo, sarebbero contrastanti con i principi comunitari, che regolano il mercato interno e che si pongono quali vincoli per l’azione legislativa delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost.”.

Più nel dettaglio, ad avviso del ricorrente, il finanziamento previsto dalle norme regionali impugnate, non solo è incompatibile con gli articoli 107-108 del TFUE in quanto non previamente notificato ed autorizzato dalla Commissione Europea, ma è altresì incompatibile con il mercato interno perché erogato con risorse pubbliche e capace di avvantaggiare una data impresa privata in un mercato rilevante per l’Unione Europea e, di conseguenza, l’attuazione delle stesse norme determina un effetto distorsivo della concorrenza “in un settore che è stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da parte del legislatore comunitario”. Infine, sostiene che le norme censurate sarebbero in contrasto anche con l’articolo 117, 2 comma, lettera e), della Costituzione, il quale riserva la legislazione in materia di tutela della concorrenza alla competenza esclusiva dello Stato.

La Corte Costituzionale ha deliberato quanto segue:

–         Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69. Tale articolo “nell’attribuire un finanziamento a favore dell’aeroporto d’Abruzzo di euro 5.500.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in assenza di previo parere favorevole di quest’ultima, si pone pertanto in contrasto con l’art. 117, 1 comma, Cost. e con l’art. 108, paragrafo 3, TFUE e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. Rimangono assorbite le ulteriori censure nei confronti della medesima disposizione, sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.”;

–         Decreta, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n.69, come sostituito dall’articolo 5, 1 comma, della legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5 e dell’articolo 3 della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012.

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

a cura di Giorgiana Grazioli