Corte costituzionale, sent. 12 dicembre 2014, n. 278: i poteri sostitutivi previsti dall’art. 120, co. 2, Cost. non comprendono l’esercizio della potestà legislativa da parte del Commissario ad acta

12.05.2014

L’art. 2, co. 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) non conferisce al Commissario ad acta poteri legislativi, per cui non sussiste contrasto con gli artt. 1, co. 2, 5, 70, co. 1, 77, commi 1 e 2, 114, co. 2, 117, commi 3 e 6, 120, co. 2 e 121, co. 2, Cost.

La sentenza ha ad oggetto l’art. 2, co. 83, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, ritenuto dal giudice a quo in contrasto con numerose norme costituzionali, in particolare con l’art. 120, co. 2, Cost. Secondo l’ordinanza di rimessione, la disposizione citata conferirebbe potestà legislativa al Commissario ad acta, nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Ciò violerebbe l’attribuzione in via esclusiva al Consiglio regionale della potestà legislativa a livello regionale e la disciplina costituzionale in materia di potere sostitutivo del Governo.

La Corte, richiamando la sua pregressa giurisprudenza sul punto, esclude che l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 120, co. 2, Cost. possa modificare l’ordine delle attribuzioni o creare nuovi tipi di atti legislativi di competenza di organi che non hanno funzioni legislative. A questa prospettiva va ricondotta la norma censurata, che quindi non può autorizzare un intervento sostitutivo di natura legislativa da parte del Commissario ad acta.

Così interpretata, la norma in esame non si pone in contrasto con il dettato costituzionale, con conseguente rigetto della q.l.c.

a cura di Giuliano Sereno


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