Corte costituzionale, sent. 7-10 aprile 2014, n. 85, in materia di piani di rientro e anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi

10.05.2014

Viola l’art. 117, terzo comma, nonché l’art. 120, secondo comma, Cost. la norma della Regione soggetta a Piano di rientro che destini a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dalla legge finanziaria per il 2010.

 È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012), laddove prevede che “le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’art. 2, comma 98, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale”.

La disposizione impegnata, infatti, destinando a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, viola apertamente il principio di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 2, co. 98, l. n. 191/2009 (finanziaria 2010).

E contrasta, per altro verso, con i principi fondamentali statali in materia di “coordinamento della finanza pubblica” espressi dall’art. 1, co. 796, lett. b), l. n. 296/2006 e dall’art. 2, commi 80 e 95, l. n. 191/2009, in forza dei quali, “in costanza di piano di rientro, è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, anche in vista della funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici dall’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006”.

La giurisprudenza costituzionale ha del resto più volte ribadito – come ricorda la Corte – che “l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”, all’interno di un “quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario”, sicché la legge statale può “legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari” (sentt. nn. 193/2007, 52/2010, 163/2011, 91/2012).

Su queste basi, è stato puntualizzato che la norma ricavabile dall’art. 1, co. 796, lett. b), l. n. 296/2006 ben “può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica” (sentt. nn. 100/2010, 141/2010, 123/2011, 163/2011), avendo reso vincolanti – per le Regioni che abbiano sottoscritto tali accordi – gli interventi individuati nei c.d. Piani di rientro previsti dall’art. 1, co. 180, l. n. 311/2004 al fine di realizzare il contenimento della spesa sanitaria e il ripianamento dei debiti anche mediante l’erogazione di speciali contributi finanziari da parte dello Stato.

a cura di Gianluca Cosmelli


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