Corte di Giustizia UE, sez. VI, 9 Ottobre 2014, C-268/13: sul rimborso delle spese mediche sostenute all'estero.

09.05.2014

Il caso di specie riguarda una cittadina romena che, affetta da una grave patologia cardiovascolare e costretta ad operarsi in Germania per carenza delle condizioni materiali in cui versava la struttura ospedaliera di appartenenza, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute.

La Corte ha precisato che, per valutare se un trattamento che presenti lo stesso grado di efficacia possa essere ottenuto in tempo utile nello Stato membro di residenza, l’istituzione competente è tenuta a prendere in considerazione l’insieme delle circostanze che contraddistinguono ogni caso concreto, tenendo conto non solo del quadro clinico del paziente ed, all’occorrenza, il grado di dolore o la natura dell’infermità, ma anche i suoi antecedenti.

Tra l’insieme di circostanze che l’istituzione competente è tenuta a prendere in considerazione può figurare una mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità tale da rendere impossibile la prestazione di cure identiche o che presentano il medesimo grado di efficacia in un lasso di tempo adeguato nello Stato membro di residenza.

Tuttavia, tale impossibilità deve essere valutata sia rispetto al complesso degli istituti ospedalieri dello Stato membro di residenza idonei a prestare le cure di cui trattasi ma anche rispetto al lasso di tempo entro il quale quest’ultime possono essere ottenute tempestivamente.

Quindi l’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c),i), del medesimo articolo non può essere negata qualora le cure ospedaliere di cui trattasi non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e , dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente.

a cura di Lucia Rossi


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