Consiglio di Stato, sez. III, 4 giugno 2014, n. 2851 sull'esercizio della prelazione comunale sulle farmacie ai sensi dell'art. 11 del D.L. 1/2012

04.05.2014

L’art. 11 del decreto legge n. 1/2012 esclude la prelazione comunale non solo sulle farmacie istituite grazie ad esso, ma anche su tutte quelle «comunque vacanti». L’onnicomprensività di questa espressione (resa inequivocabile dall’avverbio “comunque”) sembra rendere improponibile qualsiasi distinzione basata su elementi quali il tempo di istituzione della sede farmaceutica, ovvero il tempo in cui essa si sia resa vacante.

a cura di Carmela Salerno


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