È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014 – Suppl. Ordinario n. 72, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto decreto Competitività, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea».
Il decreto introduce una riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (art. 23) e un’esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (art. 24). La norma prevede inoltre una rimodulazione degli incentivi di cui fruiscono i grandi produttori da fonti rinnovabili (art. 26) e prevede che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno sono a carico dei beneficiari delle medesime attività (art. 25). È prevista poi una riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse (art. 27).
Una delle norme più rilevanti del decreto è l’art. 30 sulla “Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili”. Essa prevede che dal 1° ottobre 2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarà effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituirà i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Il nuovo meccanismo di autorizzazione è improntato al sistema dell’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli atti amministrativi eventualmente necessari potranno essere alternativamente allegati ovvero richiesti allo sportello unico per l’edilizia che dovrà acquisirli. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico non potranno richiedere documentazione aggiuntiva. Infine, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.
Il testo del decreto è reperibile al seguente link: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-06-24;91