TAR Lombardia, sentenza n. 683/2013 del 23 marzo 2013 in team di annullamento della delibera dell’AEEG n.219/10 relativa all’introduzione di sistema indennitario per contrastare fenomeni di “turismo energetico”

31.05.2013

L’AEEG aveva adottato una delibera con la finalità di impedire al cliente finale di esercitare il diritto di switching passando ad un nuovo operatore senza pagare tutte le fatture emesse dal precedente operatore. Tale pratica, definita di “turismo energetico”, veniva messa in atto dal cliente nella consapevolezza che il precedente fornitore di energia, non essendo più incaricato della fornitura, non potesse ricorrere ad alcuni degli strumenti di pressione normalmente utilizzati per ottenere il pagamento quali la sospensione della fornitura per morosità. Peraltro, trattandosi in molti casi di importi non elevati, risultava troppo oneroso procedere per via giudiziaria per ottenere il recupero del credito. L’AEEG quindi era intervenuta introducendo un meccanismo in base al quale il credito del vecchio fornitore veniva trasferito forfettariamente sulle fatture del nuovo fornitore in modo che il cliente, per evitare il distacco della fornitura, fosse costretto a pagare. Il TAR di fronte al quale la delibera dell’Autorità era stata impugnata dalla società EDISON ha ritenuto che non vi sia nessuna norma che attribuisca al regolatore il potere di incidere sull’oggetto e sugli effetti di un contratto di fornitura nei termini nei quali l’Autorità era intervenuta ed ha pertanto annullato la delibera in oggetto.

a cura di Allegra Canepa