In materia di discariche di rifiuti, l’art. 2.4.2 dell’Allegato I al d.lgs. n. 36 del 2003 disciplina puntualmente i criteri di permeabilità e spessore che devono essere posseduti dal substrato della base e dei fianchi (cd. barriera geologica) del sito ove l’attività di discarica è esercitata, il cui soddisfacimento, nelle fattispecie concrete, deve essere accertato mediante indagini e perforazioni geognostiche. La medesima disposizione prosegue prevedendo, peraltro, che la predetta barriera geologica può essere completata artificialmente mediante un sistema di barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. Si stabilisce, pertanto, un’equivalenza, sotto il profilo delle garanzie ambientali, tra la barriera geologica naturale e quella artificiale, tenuto conto che la ratio della previsione di cui al punto 2.4.2. dell’Allegato I al d.lgs. n. 36 del 2003 è quella di consentire la gestione di una discarica allorquando siano comunque assicurabili – ed in concreto assicurate – le condizioni di sicurezza del sito, indipendentemente dal tipo di barriera.
Sono equivalenti, sotto il profilo delle garanzie ambientali, le barriere geologiche naturali e quelle artificiali (Cons. Stato Sez. V, 17-05-2013, n. 2683)
31.05.2013