Nel caso di affidamento in house conseguente alla istituzione da parte di più Enti Locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il requisito del “controllo analogo” a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati. In particolare, con riferimento al caso di specie, esso può essere assicurato anche deliberando, se del caso, anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo, dovendo il requisito del controllo analogo essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente.
TAR Toscana, Sez. I, 20 dicembre 2012 n. 2090, in tema di sussistenza del requisito del controllo analogo congiunto nel caso di società partecipate da più enti locali
30.05.2013