Corte Costituzionale, 14.11.2013, n. 272 – Costituzionalmente illegittimo escludere l'invio dei piani urbanistici attuativi comunali alla Regione

30.05.2013

Sentenza Corte Costituzionale 14 novembre 2013, n. 272 (Pres. Silverstri, Rel. Mattarella)

L.R. MOLISE N. 18/2012 – APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI VIGENTI – ESCLUSIONE DELL’INVIO ALLA REGIONE PER EVENTUALI OSSERVAZIONI – CONTRASTO CON ART. 24, L. N. 47/1985 – VALENZA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA MATERIA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO – ILLEGITTIMITA’ COSTTUZIONALE.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18, nella parte in cui, nell’ambito del procedimento di approvazione semplificata dei piani attrattivi conformi agli strumenti urbanistici generali, sopprime la necessità di trasmettere il piano adottato alla Regione per eventuali osservazioni. Come già statuito dalla Corte con sentenza n. 343/2005, nell’ambito del disegno semplificatore perseguito dall’art. 24, L. n. 47/1985, la previsione di una specifica forma di pubblicità del piano attuativo nei confronti della Regione risponde ad esigenze di pubblicità e coordinamento dell’azione amministrativa che fungono da contrappeso all’eliminazione del passaggio approvativo della Regione. Per tal verso, l’obbligo di trasmissione alla Regione del piano attuativo conforme rappresenta uno snodo caratterizzante del procedimento di approvazione, assumendo la valenza di principio fondamentale della materia del governo del territorio, in quanto tale non derogabile dalla legislazione regionale.

a cura di Michele Ferrante


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