TAR Sicilia, sez. III, 26 settembre 2013 n. 1717 – La individuazione delle nuove farmacie è esercizio di discrezionalità tecnica

29.05.2013

Le scelte del Comune in relazione all’individuazione delle farmacie di nuova istituzione costituisce esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione procedente, nonché atto a contenuto programmatorio o pianificatorio caratterizzato da ampia discrezionalità. È quanto ha stabilito la sentenza in oggetto, relativa alla impugnazione, da parte del titolare di una farmacia sita nel Comune di Palermo, del provvedimento del Commissario straordinario dello stesso Comune con il quale sono state istituite nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con L. n. 27 del 2012.

Il TAR Sicilia evidenzia che la finalità dell’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con L. n. 27 del 2012 è quella di “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”. A tal fine la norma prevede che il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifichi le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. La ratio del legislatore italiano è la medesima della disciplina europea, ossia che la pianificazione dei servizi sanitari (compresi quelli farmaceutici) sia strumentale ad un’assistenza adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio.

Il TAR ha quindi qualificato le scelte del Comune in merito all’individuazione delle farmacie di nuova istituzione, così come la revisione complessiva della pianta organica, come atti che ricadono nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione procedente, funzionali alla migliore realizzazione degli interessi pubblici sottesi, preordinati a garantire accessibilità e fruibilità del servizio ed una conseguente equa distribuzione delle farmacie sul territorio. Il TAR ha pertanto confinato il sindacato di legittimità su tale determinazione pubblicistica entro i limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti di discrezionalità tecnica.

Il Collegio ha ulteriormente limitato la sfera del proprio sindacato sull’atto comunale in esame inquadrandolo tra quelli a contenuto programmatorio o pianificatorio. Trattandosi pertanto di un atto connotato da ampia discrezionalità, questo è soggetto a censure esclusivamente per evidente e grave irragionevolezza.

Non ritenendo illogico l’iter procedimentale seguito dal Comune, il TAR ha respinto il ricorso.

La sentenza è reperibile al seguente link:

http://bd55.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=55SE0001340871&FT_CID=2448&OPERA=55

a cura di Livia Lorenzoni