In data 28 novembre 2012 il DFP ha espresso un parere in merito all’art. 5, comma 8, del d.l. 95 del 2012 il quale stabilisce l’obbligatorietà della fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che tali giornate “…non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.
In merito a tale previsione il DFP ha espresso nel parere in oggetto l’avviso che in tale divieto non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, quali le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.