La Corte di Giustizia Europea, con una delibera nella causa C-344/12, resa in data 17 ottobre 2013, ha dichiarato l’Italia inadempiente circa l’obbligo di recupero degli aiuti di Stato concessi all’Alcoa sotto forma di tariffa agevolata per l’elettricità.
Oggetto del contenzioso: concorrenza, aiuti di Stato.
Nel dettaglio, il mancato recupero, da parte dell’Italia, degli aiuti di Stato concessi alla società Alcoa Trasformazioni srl sotto forma di tariffa agevolata per l’elettricità.
Inizialmente, tale tariffa era stata fissata per un periodo di dieci anni ed era stata autorizzata dalla Commissione Europea, dal momento che si trattava di una semplice operazione commerciale conclusa alle condizioni di mercato. Tuttavia, successivamente, essa era stata prorogata per ben due volte senza essere adattata all’evoluzione del mercato ed era, inoltre, sovvenzionata da una tassa imposta ai consumatori di elettricità. Di conseguenza, la Commissione ha dichiarato, mediante apposita decisione (Decisione 2010/460/CE), che le medesime proroghe avessero quale finalità precipua quella di ridurre i costi operativi di Alcoa, avvantaggiandola rispetto ai suoi concorrenti e che, dunque, esse costituivano degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.
La Commissione ha così intimato all’Italia di recuperare detti aiuti, interessi compresi, entro il 20 marzo 2010.
Non avendo l’Italia rispettato l’obbligo di recupero impostogli dalla Commissione, quest’ultima ha presentato ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia Europea.
Dispositivo: la Corte di Giustizia Europea dichiara che la Repubblica Italiana, non avendo adottato, entro il termine stabilito, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di Stato dichiarato illegale ed incompatibile con il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 2010/460/CE della Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 di tale decisione.
Comunicato stampa: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-10/cp130136it.pdf
Testo della sentenza: