Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sè non imputabile (Cass. n. 17143/2012). Come correttamente riconosciuto dai Giudici territoriali, con motivazione congrua e immune dai lamentati vizi, sarebbe stato onere dell’odierna ricorrente provare la mancata riferibilità della condizione di sterilità ad altre cause, pregresse o esterne, idonee a far ritenere la riconducibilità della condizione stessa al fatto dei sanitari.
Corte di Cassazione, sez. III, civ., 29 agosto 2013, n. 19873 sulla responsabilità medica: spetta al sanitario dimostrare l'assenza di colpa.
29.05.2013