Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata [secondo cui «Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l’incarico di coordinatore, ed è stata altresì attribuita l’indennità di coordinatore di servizio, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall’articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004»], violerebbe anzitutto gli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perché non è rispettosa dell’elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa.
Sarebbe leso, poi, l’art. 117, terzo comma, Cost., perché, il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva, in favore del personale regionale degli enti regionali cui sia conferito l’incarico di coordinatore, comporta l’introduzione di una spesa aggiuntiva per il personale pubblico, in contrasto con i principi in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico posti dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 4, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 212.
Inoltre, si lamenta il contrasto anche con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché, stabilendo un aumento del trattamento economico, l’art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, realizza un intervento della Regione nella materia dell’ordinamento civile e lede il principio espresso nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego è rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva.
La Corte affidata a diversa pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, è dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Ad avviso della Corte, infatti, La norma impugnata prevede l’attribuzione di un’indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, ad una categoria di personale della Regione e degli enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito l’incarico di coordinatore dei programmi integrati d’area. La Corte richiama precedenti decisioni con le quali ha dichiarato l’illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali, in occasione delle quali ha affermato che, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 339 e n. 77 del 2011).
Pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, con assorbimento degli ulteriori profili prospettati dal ricorrente