Corte costituzionale, sentenza n 265 del 2013 – Stato giuridico ed economico del personale regionale (illegittimità costituzionale l.r. siciliana n. 11 del 1988)

29.05.2013

Con ordinanza del 17 aprile 2012 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite, chiamato a rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto il 9 luglio 1996 da alcuni dipendenti regionali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ed all’art. 14, lettera q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). In via subordinata, le medesime disposizioni sono state censurate per violazione dell’art. 3 Cost. e «per mancato rispetto dei limiti costituiti dalle riforme economico-sociali, nonché dai principi generali dell’ordinamento» espressi dal combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché, in ulteriore subordine, per contrasto con gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La normativa censurata prevede a favore dei dipendenti della Regione siciliana il cumulo di interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria nel caso di ritardata corresponsione delle somme dovute ai sensi della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell’amministrazione regionale).

A parere del ricorrente tale previsione esulerebbe dalla competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione dall’art. 14, lettera q), dello statuto della Regione siciliana in materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione», afferendo in realtà – quantomeno in via prevalente – alla materia dell’«ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di competenza legislativa esclusiva dello Stato, già in epoca precedente alla modifica del Titolo V della Costituzione, in applicazione del principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost.

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988 sollevata in via principale.

Evidenzia la Corte che le disposizioni censurate prevedono che le norme in questione riconoscono al dipendente regionale il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle somme da esse contemplate.

Ai sensi dell’art. 14, lettera q), dello statuto della Regione siciliana, quest’ultima ha competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Ricorda inoltre che la stessa Corte ha riconosciuto al legislatore regionale ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento economico da accordare ai propri dipendenti. Ciò, tuttavia, nei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell’ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali, cui aggiungere, per quanto concerne il settore in esame, anche il limite interno alla materia del divieto di adottare per i dipendenti della Regione siciliana trattamenti economici inferiori a quelli previsti per il personale statale (sentenza n. 19 del 1989).

Nella fattispecie il legislatore regionale non si è attenuto a detti limiti, ma li ha oltrepassati, violando così il citato parametro statutario.

Infatti, nell’attribuire ai dipendenti regionali il diritto a percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro contemplato dalle disposizioni censurate, esse hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell’adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, iniziativa preclusa alla legge regionale (sentenza n. 82 del 1998).

In tal modo le norme censurate hanno travalicato il limite del diritto privato – vigente fin dal momento di emanazione della norma – fondato sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 189 del 2007).

La Corte costituzionale dichiara, pertanto, illegittimo l’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988.

a cura di Giovanna Perniciaro