Corte Costituzionale sent. 29 maggio 2013, n. 104 sull'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Abruzzo n. 33/2012 con il quale si è istituito uno stanziamento di 200 mila euro per i rimborsi ai cittadini affetti da patologie oncologiche perchè in contrasto con il Piano di rientro.

29.05.2013

Questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementare «in contrasto con l’obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza» (sentenza n. 32 del 2012), ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di rientro (sentenza n. 131 del 2012), o ancora di disposizioni regionali «in controtendenza rispetto all’obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale» (sentenza n. 123 del 2011). Ebbene, la norma impugnata, disponendo l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l’art. 117, terzo comma, Cost.

a cura di Carmela Salerno


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