Corte Costituzionale, 22 aprile 2013, n. 74 – Sull'autorizzazione parlamentare all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche

29.05.2013

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, che ha negato l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti di N. C., (membro della Camera dei deputati all’epoca dei fatti), richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nel procedimento penale n. 325/2011, promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Norme impugnate

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato – nell’ambito di un procedimento penale innanzi ad esso pendente nei confronti dell’allora parlamentare N. C., imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis del codice penale – conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 22 settembre 2010, con la quale la Camera dei deputati ha negato l’autorizzazione a utilizzare quarantasei conversazioni telefoniche, casualmente intercettate, coinvolgenti il suddetto parlamentare. L’autorizzazione è stata chiesta con ordinanza del 7 gennaio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 recante:“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”.

Il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei deputati, nel negare l’autorizzazione, avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie attribuzioni, stabiliti dall’art. 68 Cost., in quanto la relativa delibera sarebbe stata assunta alla stregua di criteri discrezionalmente scelti volta per volta e sulla base di valutazioni sul merito degli atti di indagine che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 attribuirebbe in via esclusiva al giudice penale.

Argomentazioni della Corte

 

La Corte, innanzitutto, si pone la finalità di stabilire se spetti al Parlamento negare l’autorizzazione all’utilizzazione processuale di una intercettazione «fortuita» o «casuale» nei confronti di un suo membro in base a criteri discrezionalmente scelti volta per volta.

Nelle «considerazioni di metodo» formulate nella relazione presentata alla Presidenza della Camera dei deputati l’8 gennaio 2010 ed approvata dall’Assemblea con la deliberazione del 22 settembre 2010 impugnata, la Giunta per le autorizzazioni afferma che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 – nell’assegnare al Parlamento il potere di autorizzare l’utilizzazione delle conversazioni, cui abbia preso parte un suo membro, che risulti quindi indirettamente e casualmente intercettato – «non detta un criterio, ma rimette la concessione o il diniego dell’autorizzazione ad una decisione dell’Assemblea», la quale, quindi, «può scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la propria elaborazione politica e concettuale, la ragionevolezza». Secondo la Corte, tale interpretazione dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 non può essere accolta.

La Corte, infatti, osserva, che l’art. 6, al pari delle altre disposizioni sulle immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che è «alle origini della formazione dello Stato di diritto» (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004) – e deve, quindi, «essere interpretat[o] nel senso più aderente al testo normativo» (sentenza n. 390 del 2007).

La Corte, nel prendere in esame la norma oggetto del giudizio, ricorda che l’art. 6 della legge n. 140 del 2003 stabilisce che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere va valutato in base al criterio della «necessità» processuale. Tale criterio – deciso con legge dal Parlamento stesso – ha una duplice valenza: opera come condizione per l’utilizzazione delle intercettazioni nel corso del processo e come limite dell’attività dell’autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari.

Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l’esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l’intento persecutorio della richiesta. L’apprezzamento di un simile intento da parte del Parlamento presuppone – ed è logicamente conseguente a – un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito di «necessità». È, dunque, esclusa la possibilità che la Camera alla quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state intercettate decida su una richiesta di autorizzazione avanzata ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 alla stregua di criteri discrezionalmente scelti caso per caso o comunque diversi da quello indicato dallo stesso Parlamento in sede legislativa, nei limiti di cui all’art. 68 Cost.

Ciò stabilito in termini generali, ai fini del presente conflitto, occorre individuare gli ambiti di valutazione che, rispetto al requisito della necessità, competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.

In base all’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il Giudice per le indagini preliminari chiede l’autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni o tabulati nei confronti del parlamentare qualora lo «ritenga necessario». Su questa base, la Corte ha precisato che «la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale “necessità” spetta indubbiamente all’autorità giudiziaria richiedente» (sent. n. 188 del 2010). L’art. 6 della legge n. 140 del 2003 non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall’autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l’impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. La richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli appare conforme ai principi e ai criteri enunciati.

Nell’apprezzare i requisiti di legalità costituzionale della richiesta di autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni e, segnatamente, il requisito della necessità, la Camera non può sostituirsi al Giudice per le indagini preliminari nella «valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale “necessità”», giacché questa «spetta indubbiamente all’autorità giudiziaria richiedente», ma deve valutare la coerenza tra la richiesta e l’impianto accusatorio e, in particolare, se l’addotta necessità sia stata «motivata in termini di non implausibilità» (sent. n. 188 del 2010).

Alla luce di tale criterio, la censura prospettata dal ricorrente merita accoglimento. Nella deliberazione parlamentare impugnata, “la motivazione formulata dal Giudice per le indagini preliminari per giustificare la necessità di acquisire le intercettazioni non è in alcun modo esaminata […]”. La deliberazione della Camera dei deputati risulta, tra l’altro, essere stata assunta sulla base di valutazioni che trascendono i limiti del sindacato previsto dall’art. 68, terzo comma, Cost. e interferiscono con le attribuzioni che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 assegna in via esclusiva al giudice penale.

 

Conclusioni della Corte

 

La Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Camera dei deputati negare, con deliberazione del 22 settembre 2010, l’autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a utilizzare quarantasei intercettazioni telefoniche nei confronti di N. C., membro della Camera dei deputati all’epoca dei fatti, nell’ambito del procedimento penale n. 325/2011 nel quale il predetto parlamentare risulta imputato. La corte, inoltre, annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati in data 22 settembre 2010.

Luca Di Donato