Regolamento Consob "equity crowdfunding", sulla raccolta di capitali di rischio a mezzo di portali web

28.05.2013

Sull’eco degli interventi legislativi statunitensi, il 12 luglio 2013 la Consob ha pubblicato il regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line” (i.e. equity crowdfunding) in attuazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, in legge del 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto Crescita 2.0).

Il regolamento è stato adottato dalla Consob dopo un’indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing tenutosi presso la sede romana dell’Istituto lo scorso 1° febbraio. La bozza del regolamento è stata quindi sottoposta a consultazione il 29 marzo 2013 e gli esiti pubblicati, insieme al regolamento ed alla relazione sull’attività di Analisi di Impatto (AIR) sul sito della Consob stessa.

Il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto gli artt. 50-quinquies e 100-ter nel decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. T.U. della Finanza) che disciplinano, rispettivamente, la “gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e le “offerte attraverso portali per la raccolta di capitali”.

Le suddette norme disciplinano il fenomeno conosciuto come equity crowdfunding, emerso nei primi anni di questo millennio come forma di raccolta di capitali di rischio (“funding“) per il tramite prevalentemente di piattaforme on line, con un appello al pubblico risparmio rivolto ad un certo numero di destinatari (“crowd“) che, di solito, effettuano investimenti di modesta entità.

L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di normativa in materia e negli USA, come accennato, una disciplina del fenomeno è stata introdotta soltanto di recente.

La novella prevede, in primis, una limitazione qualitativa dell’oggetto del finanziamento nella misura in cui è prescritto che «le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possano avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative» ed, in secundis, una limitazione quantitativa laddove si prevede che tali offerte debbano «avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob» con il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999.

Nondimeno, è implicita la limitazione soggettiva, atteso che i suddetti finanziamenti possono essere richiesti solo per le “imprese start-up innovative” di cui all’art. 25, comma secondo, del citato Decreto Crescita 2.0.

Le richiamate imprese debbono essere esercitate necessariamente nella forma delle società di capitali (anche cooperative), aventi determinate caratteristiche proprietarie ed organizzative per lo più volte ad esaltarne gli aspetti personalistici (in tal senso, si prevede, ad esempio, che la maggioranza delle azioni o quote con diritto di voto in assemblea siano in titolarità di persone fisiche).

In tal modo, il legislatore parrebbe aver cercato di bilanciare, da un lato, l’esigenza di sottoporre allo statuto delle società di capitali la suddetta attività imprenditoriale, con tutti gli obblighi informativi e strumenti di corporate che ne derivano funzionalizzati alla raccolta del risparmio nel pubblico, e, dall’altro, di accentuarne la valenza delle risorse umane impiegate per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Il regolamento è composto da 25 articoli ed è suddiviso in tre parti (le disposizioni generali, il registro e la disciplina dei gestori di portali, la disciplina delle offerte tramite portali).

Al di là delle norme organizzative (istituzione di un registro ad hoc per la registrazione dei gestori e requisiti connessi), sono introdotti numerosi obblighi informativi in capo al gestore nei confronti degli investitori, sia riferitamente agli investimenti in imprese start up che alle singole offerte di investimento. Nondimeno, la Consob prevede obblighi di gestione degli ordini e di intermediazione con le banche e le imprese di investimento in capo ai medesimi gestori.

È prevista, ovviamente, una specifica regolamentazione delle offerte tramite portali, nonché la possibilità per la Consob di adottare provvedimenti cautelari ed irrogare sanzioni (ossia, la sospensione dell’attività del gestore e la radiazione dal registro).

Al testo, infine, sono allegate le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori, lo schema della relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa e lo schema per la pubblicazione delle “informazioni sulla singola offerta”, che comprendono, tra l’altro, un’avvertenza, le informazioni sui rischi, sull’emittente, sugli strumenti finanziari e sull’offerta.

Il testo del regolamento è reperibile al seguente link: http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm.

Per approfondimenti sulla disciplina statunitense si veda T. B. Knight, H. Leo, and A. A. Ohmer, A very quiet revolution: a primer on securities crowfunding and title III of the Jobs Act, in Michigan Journal of Private Equity & Venture Capital Law, Vol. 2, Fall 2012, pp. 135 ss., consultabile anche su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2199014.

a cura di Antonio Dell'Atti