Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 25 novembre 2013, n. 26283 hanno chiarito che la Corte dei Conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte «quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici».
Sulla questione oggetto di pronunzia, invero, la Suprema Corte aveva già avuto modo di soffermarsi in passato (ex multis, Cass. n. 10299/2013, 7374/2013, 26806/2009). Tuttavia, la questione in esame si segnala in quanto è la prima volta che la società danneggiata è un società in house, partecipata dal Comune. Secondo i giudici del supremo Collegio, nel caso di società in house, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in ragione del fatto che non possa configurarsi un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la società che ad esso fa capo, di modo che anche la distinzione tra patrimonio dell’ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non anche di distinta titolarità.
Da tanto discende che il danno eventualmente inferto al patrimonio societario da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno erariale che giustifica l’attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.
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