Contrasta con l’art. 120, secondo comma, Cost. la norma della Regione sottoposta a Piano di rientro che prevede finanziamenti per la riorganizzazione delle Aziende ospedaliere universitarie.
Sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell’art. 45 l.r. Campania n. 1/2012, i quali prevedevano, rispettivamente, uno specifico Piano di riorganizzazione su base pluriennale che disciplinasse, con provvedimenti anche derogatori rispetto alla vigente programmazione, l’assetto, gli accorpamenti e l’integrazione di Aziende ospedaliere universitarie (comma 1), nonché la definizione di finanziamenti regionali per la relativa attuazione (comma 3).
Secondo l’opinione della Corte costituzionale, le previsioni regionali contestate, interferendo con il mandato commissariale conferito dal Consiglio dei Ministri in relazione all’attuazione del Programma operativo della Regione Campania 2011-2012, violavano l’art. 120, secondo comma, Cost.
La Consulta non ha accolto, invece, la tesi della difesa regionale, ad avviso della quale la violazione della predetta disposizione costituzionale si realizzerebbe solo qualora le norme regionali determinassero un aggravamento del disavanzo sanitario, mentre, nel caso di specie, un simile aggravamento sarebbe stato da escludersi, in considerazione del fatto che la norma impugnata si prefiggeva il “fine di ristabilire l’equilibrio economico delle Aziende ospedaliere universitarie”.
La Corte, infatti, ha ritenuto decisivo il principio, consolidato nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui, laddove il Commissario sia, come nella specie, l’organo esclusivo incaricato dell’attuazione del Piano di rientro, ogni interferenza con le funzioni commissariali da parte del legislatore regionale determina di per sé la violazione dell’art. 120, co. 2, Cost. (cfr. sentt. nn. 2/2010 e 78/2011).